L’art. 1, comma 1125, della legge n. 145/2018 dispone l’entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2019 dopo circa 19 anni dall’ultima revisione, operata dal D.Lgs. n. 38/2000, che aveva innovato la materia infortunistica riorganizzandola in quattro separate gestioni (industria, artigianato, terziario ed altre attività), e dal D.M. 12 dicembre 2000, che aveva fissato sia le nuove tariffe sia le relative modalità di applicazione. Al fine di rendere maggiormente comprensibile il passaggio dalle vecchie alle nuove tariffe, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con la circolare n.7/2019 ha illustrato le nuove modalità di applicazione e predisposto anche quattro allegati (per un totale di 303 pagine), con i quali ha creato un raffronto coordinando le gestioni tariffarie in vigore sino al 31.12.2018 con le nuove gestioni tariffarie in vigore dall’1.1.2019.
Si ricorda, infatti, che per consentire l’applicazione di quanto disposto dalla manovra 2019 il legislatore ha previsto il differimento dei termini inerenti agli adempimenti collegati all’autoliquidazione dei premi. L’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha di conseguenza precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio. L’Istituto ha, poi, fatto presente che se la sistemazione delle incongruenze interverrà dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.